Norme e leggi per le porte tagliafuoco

 

PORTE TAGLIAFUOCO: NORME E LEGGI DI RIFERIMENTO

Il vero obiettivo del sistema normativo sulle porte tagliafuoco, non deve essere solo il rispetto di una serie di adempimenti tecnici e burocratici, ma soprattutto quello che le porte installate impediscano effettivamente la propagazione dell'incendio.
Sono pertanto necessarie regole tecniche e procedure certe, che consentano ai produttori, ai laboratori di prova ,agli installatori e ai preposti organi di controllo di operare con serietà e tranquillità.

Ovviamente in materia di sicurezza e prevenzioni incendi sono molteplici le leggi e norme che disciplinano la materia, tra queste riteniamo fondamentale evidenziare quelle che più sono pertinenti con il comparto delle chiusure metalliche tagliafuoco.

 

NORMA UNI 9723:1990/A1 - Resistenza al fuoco di porte ed altri elementi di chiusura

La vigente Norma di riferimento per le porte tagliafuoco è la norma UNI 9723:1990 A1.

La norma UNI 9723:1990 A1 contiene tutte quelle indicazioni di carattere tecnico alle quali i laboratori autorizzati dal Ministero degli Interni devono attenersi per testare i prodotti e quindi rilasciare successivamente i certificati di prova; contiene inoltre altre informazioni di carattere tecnico sulla base delle quali in fase in rilascio del certificato di omologazione, il Ministero degli Interni, concede delle estensioni ai risultati precedentemente ottenuti in fase di prova.

 

DECRETO 14 DICEMBRE 1993 - Norme tecniche e procedurali per la classificazione di resistenza al fuoco e domologazione di porte ed altri elementi di chiusura

E' il primo D.L. che esprime ed identifica in modo chiaro quali debbano essere le norme tecniche e procedurali per la classificazione di resistenza al fuoco ed omologazione di porte ed altri elementi di chiusura. Nel decreto viene infatti citata la norma UNI 9723 quale unica norma di riferimento e vengono altresì esplicitate le definizioni di:

  • Omologazione
  • Laboratorio autorizzato
  • Certificato di prova
  • Produttore
  • Dichiarazione di conformità
  • Marchio di conformità
  • Prototipo omologato

Ed inoltre vengono anche espressi gli obblighi dei produttori di porte nei confronti degli utilizzatori, ovvero

  • Garantire la conformità del prodotto;
  • Emettere la "Dichiarazione di conformità" con la quale il produttore attesta la conformità del prodotto al prototipo omologato e riporta i dati del marchio di conformità;
  • Applicare su ogni porta del "marchio di conformità" con l'indicazione permanente ed indelebile dei parametri stabiliti dalla NORMA UNI 9723 ed inoltre gli estremi identificativi dell'atto di omologazione.

 

DECRETO 27 GENNAIO 1999 - Resistenza al fuoco di porte ed altri elementi di chiusura, prove e criteri di classificazione

Il presente decreto assume la propria importanza dal fatto che specifica in modo chiaro secondo quali criteri si effettua la "Classificazione" di resistenza al fuoco di porte ed altri elementi, ovvero secondo i criteri tecnici contenuti nella NORMA UNI CNVVF 9723 e nel primo foglio di aggiornamento UNI-CNVVF 9723:1990/A1.
Altresì importante è il chiarimento in merito ai limiti dimensionali di porte di qualsiasi natura e portoni scorrevoli oggetto del procedimento dell'omologazione. Sono inoltre riportate, nel presente decreto,le tolleranze delle misure ammissibili in sede di verifica e controllo.

 

DECRETO 21 GIUGNO 2004 - Norme tecniche e procedurali per la classificazione di resistenza al fuoco ed omologazione di porte ed altri elementi di chiusura

Il decreto 21 giugno 2004 (G.U. n. 155 del 5-7-2004 ) regola attualmente le norme tecniche e procedurali per la classificazione di resistenza al fuoco ed omologazione delle porte.

Art. 1 - Classificazione

4. Salvo diversa indicazione dei decreti di prevenzione incendi la classe di resistenza al fuoco richiesta per porte ed altri elementi di chiusura con la terminologia RE e REI è da intendersi, con la nuova classificazione , equivalente a E ed EI2 rispettivamente. Laddove nei decreti di prevenzione incendi di successiva emanazione sia prescritto l'impiego di porte ed altri elementi di chiusura classificati E ed EI2 potranno essere utilizzati porte omologate con la classificazione RE e REI nel rispetto di tutte le condizioni previste dal presente decreto.

Ai fini dell'impiego, la nuova classificazione E e EI2 è ritenuta quindi equivalente all'attuale classificazione RE e REI.

Art. 3 - Utilizzazione

1. Le porte ed altri elementi di chiusura resistenti al fuoco da impiegarsi nelle attività soggette all'applicazione delle norme e criteri di prevenzione incendi devono essere omologate.

Il regime "omologativo" è in essere già dal 01/01/95, sancito dal decreto DM 14.12.1993, questo termine è stato prorogato con successivi decreti fino al 01/05/99 dal decreto DM 30 gennaio 1999, rendendo obbligatorio a partire da questa data la commercializzazione in Italia di porte resistenti al fuoco i cui prototipi siano omologati.

2. La documentazione da disporre per la immissione in commercio delle porte resistenti al fuoco è composta da:
a) copia dell'atto di omologazione della porta;
b) dichiarazione di conformità alla porta omologata;
c) libretto di installazione, uso e manutenzione.

Nello stesso art. 3 sono precisati gli obblighi a cui è tenuto invece l'installatore delle porte e l'utilizzatore delle stesse:
3) L'installatore è tenuto a redigere a propria firma la dichiarazione di corretta posa in opera ai sensi del decreto 4 maggio 1998 allegato II comma 2.1.;
4) L'utilizzatore è tenuto a mantenere in efficienza ogni porta resistente al fuoco, mediante controlli periodici da parte di personale qualificato e secondo le indicazioni d'uso e manutenzione di cui all'Art. 2, lettera j, presenti nel libretto di uso e manutenzione.

Andando a leggere cosa e riportato nel decreto 4 maggio 1998 allegato II comma 2.1, troviamo:
2.1 La documentazione è costituita da una dichiarazione di corretta posa in opera a firma dell'installatore, da cui si evincano tipologia, dati commerciali di identificazione e ubicazione dei materiali o dei prodotti, e alla quale sono allegate le dichiarazioni di conformità del materiale o del prodotto da parte del fornitore e le copie dell'omologazione del prototipo prevista dalla vigente normativa.

All'art. 2 lettera j del DM 31 giugno 2004, troviamo scritto:
j) per "Libretto di installazione, uso e manutenzione" si intende il documento , allegato ad ogni singola fornitura di porte resistenti al fuoco, che riporta come minimo, i seguenti contenuti:
j.1) modalità ed avvertenze d'uso;
j.2) periodicità dei controlli e delle revisioni con frequenza almeno semestrale;
j.3) disegni applicativi esplicativi per la corretta installazione, uso e manutenzione della porta;
j.4) le avvertenze importanti a giudizio del produttore.

Quindi oltre gli obblighi per il produttore delle porte, il DM 21 giugno 2004 introduce anche quelli cui sono tenuti l'installatore della porta e l'utilizzatore finale, così di garantire la corretta installazione e l'efficienza nel tempo della porta.

E' evidente che per tutto ciò che riguarda l'installazione e la manutenzione della porta, si deve far esclusivamente riferimento ai documenti forniti dal produttore della porta.

Non sono possibili pertanto modifiche al sistema di installazione e nemmeno interventi di sostituzione degli accessori, che non siano quelli previsti dal produttore delle porte.

Nel DM 21giugno 2004 è anche definito l'iter procedurale per ottenere l'atto di omologazione, la documentazione che deve accompagnare le forniture delle porte e gli obblighi cui deve sottostare il produttore delle porte.

Art. 4 - Procedure per il rilascio dei certificati di prova

a) il produttore deve trasmettere ad un "laboratorio autorizzato" l'istanza e la documentazione tecnica relativa al campione da sottoporre a prova di resistenza al fuoco;
b) il laboratorio verifica la correttezza della documentazione e richiede entro trenta giorni l'invio dei campioni da sottoporre a prova;
c) il produttore invia la campionatura di prova comprensiva del campione testimone;
d) il laboratorio iscrive la pratica nello specifico elenco cronologico;
e) il laboratorio effettua le prove di resistenza al fuoco ed entro novanta giorni dalla data di iscrizione rilascia il certificato di prova.

Art. 5 - Procedure per il rilascio dell'atto di omologazione

a) il produttore inoltra istanza all'area di protezione passiva della Direzione centrale per la prevenzioni incendi del Ministero dell'interno, corredata dal certificato di prova in forma originale;
b) l'area di protezione passiva avvia il procedimento amministrativo, richiedendo l'importo relativo alla pratica;
c) il produttore invia l'attestato di pagamento;
d) l'area di protezione passiva rilascia al produttore, entro sessanta giorni dal ricevimento dell'attestato pagamento, l'atto di omologazione della porta resistente al fuoco contenente tutte le modifiche consentite sul prototipo omologato.

Sull'atto di omologazione sono riportate le variazioni consentite dalle norme UNI-CNVVF 9723/FA1 e UNI EN 1634-1 e che interessano in particolare:

  • le estensioni dimensionali della porta rispetto al prototipo omologato
  • le variazioni dimensionali della specchiatura eventualmente contenuta nella porta
  • le variazioni di tipologia, quali da più ante a meno ante
  • i limiti delle variazioni geometriche della specchiatura
  • la possibilità di estendere da porta senza battuta a porta con battuta

Nel DM 21 giugno 2005, sono precisati gli obblighi e le responsabilità cui è soggetto il produttore delle porte resistenti al fuoco.

Art. 7 - Obblighi e responsabilità per il produttore

1. Il produttore della porta resistente al fuoco è tenuto alla osservanza dei seguenti adempimenti:
a) emettere, per ogni porta resistente al fuoco, la dichiarazione di conformità;
b) rilasciare, per ogni porta resistente al fuoco, copia dell'atto di omologazione cui fa riferimento la dichiarazione di conformità;
c) fornire a corredo di ogni esemplare di porta, il libretto di installazione, uso e manutenzione;
d) applicare sulla porta il marchio di conformità (in forma permanente ed indelebile);
e) consentire l'accesso ai locali di deposito, fornire tutte le informazioni necessarie alla verifica della conformità dei prodotti stessi e consentire il prelievo di quanto necessario alle operazioni di controllo.

Importante infine, quanto riporta l'art. 10 perché definisce le norme transitorie ai fini del rilascio dell'atto di omologazione.

Art. 10 - Norme transitorie

1. Ai fini del rilascio dell'atto di omologazione,..., le prove di resistenza al fuoco si eseguono secondo la norma UNI EN1634-1.... E' inoltre consentito eseguire le prove anche secondo la UNI-CNVVF 9723/FA1 fino all'entrata in vigore dell'obbligo della marcatura CE;
2. E' consentito il rilascio di atti di omologazione per porte certificate con la norma UNI-CNVVF 9723/FA1 nel rispetto delle procedure previste dal decreto 14 dicembre 1993 e anche nel rispetto agli articoli 5 e 6 del DM 21 giugno 2004.

Quindi fino all'entrata in vigore dell'obbligo della marcatura CE, valgono gli atti di omologazione rilasciati a fronte di prove eseguite secondo la norma UNI-CNVVF 9723/ FA1, allo stesso modo di prove eseguite con la norma UNI EN 1634-1.

Quanto sopra è stato ribadito nel successivo Decreto 16 febbraio 2007.

 

DECRETO 16 FEBBRAIO 2007 - Classificazione di resistenza al fuoco di prodotti ed elementi costruttivi di opere da costruzione

Nel successivo decreto ministero dell'interno 16 febbraio 2007 (G.U. n. 74 del 29-3-2007) è ancora precisato:

Art. 3 - Prodotti per i quali è prescritta la classificazione di resistenza al fuoco

4. Per le porte e gli altri elementi di chiusura, per le quali non è ancora applicata la procedura ai fini della marcatura CE, in assenza delle specificazioni tecniche e successivamente durante il periodo di coesistenza, l'impiego in elementi costruttivi e opere in cui è prescritta la loro classe di resistenza al fuoco, è subordinato al rilascio dell'omologazione ai sensi degli articoli 5 e 6 del decreto del ministero dell'interno 21 giugno 2004 e consentito nel rispetto dell'art. 3 del medesimo decreto. Al termine del periodo di coesistenza, definito con comunicazione della Commissione dell'Unione europea, detta omologazione rimane valida, solo per i prodotti già immessi sul mercato entro tale termine, ai fini dell'impiego entro la data di scadenza dell'omologazione stessa.

 

E' evidente quindi che fino quando non sarà obbligatoria la marcatura CE, le porte resistenti al fuoco per essere commercializzate in Italia, dovranno essere "omologate".

Considerato inoltre che la validità temporale degli atti di omologazione ottenuti con la norma UNI-CNVVF 9723/ FA1 è la stessa di quelli ottenuti con la UNI EN 1634-1 e evidente che con l'entrata in vigore della marcatura CE, scadranno entrambi nello stesso momento.

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